A dicembre scorso l’Unilever in Italia è stata duramente sanzionata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (antitrust) con una multa di oltre 60.668.580 di euro per aver violato l’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ponendo in essere un abuso di natura escludente idoneo a ostacolare la crescita dei concorrenti nel mercato del gelato preconfezionato monodose da impulso (più precisamente i ghiaccioli), nel quale la società italiana della multinazionale anglo-olandese detiene una posizione dominante, principalmente attraverso la vendita dei gelati a marchio “Algida”.
Nel corso dell’istruttoria l’Autorità antitrust ha accertato l’adozione da parte di Unilever Italia di una strategia escludente a danno dei concorrenti costituita da un ampio utilizzo di clausole di esclusiva merceologica e da una serie articolata di ulteriori condizioni fidelizzanti, strumenti di politica commerciale e condotte complessivamente volti a mantenere, formalmente o sostanzialmente, l’esclusiva delle forniture agli esercizi commerciali che costituiscono la propria clientela, ostacolando, per tale via, la concorrenza sul mercato.
Nel mercato del gelato confezionato monoporzioni e consumato fuori casa, acquisto da “impulso”, le politiche di vendita adottate nei confronti degli esercenti assumono un rilievo determinante nell’orientamento delle scelte del consumatore finale, fortemente condizionate dall’offerta concretamente disponibile nel luogo ove sorge l’impulso del consumo stesso.
Pertanto le condotte abusive sanzionate, obbligando o incentivando la clientela di Unilever a mantenere in offerta una sola marca di gelato, hanno arrecato un sostanziale pregiudizio alla libertà di scelta del consumatore finale, limitandone la possibilità di reperire i gelati offerti dai concorrenti.
Dopo aver investito 40 milioni di euro per acquistare GROM, il lancio dei barattolini nella grande distribuzione (GDO), i ghiaccioli, ecc. ecco la nuova tegola!
E’ notizia di pochi giorni fa che anche il ricorso al Tribunale Regionale del Lazio è andato male (qui la sentenza)!
Infatti, il ricorso è stato ritenuto infondato e, pertanto, è stato respinto.
Peccato che nel gelato artigianale non sia possibile sanzionare tutte le gelaterie falsamente artigianali che producono con sprint o rivendono gelato tradendo la fiducia del consumatore che non è in grado di comprendere la truffa subìta o, peggio, la comunicazione fuorviante di insegne e cartellonistica pubblicitaria mendace.