Tavoli e sedie a disposizione della clientela della gelateria: sentenza del Consiglio di Stato

A giugno dello scorso anno sono stato in una gelateria romana in cui i vigili avevano obbligato ad eliminare sedute ed appoggi perimetrali poichè, secondo loro, si effettuava servizio ai tavoli: il gelatiere aveva quindi, chiuso la sala.
Dopo il mio “passaggio”, ad ottobre è stata riaperta la sala e “rimodulata” in modo da essere chiaramente solo di “supporto” alla vendita tradizionale, senza alcun servizio al tavolo.
😉

Il divieto di collocare presso gli esercizi di vicinato quale la gelateria, tavoli e sedute abbinabili, non è prescritto da alcuna norma o previsione regolamentare vigente.

Lo scorso 8 aprile la giustizia amministrativa, grazie alla sentenza del Consiglio di Stato, ha stabilito che è possibile consumare sul posto anche negli esercizi non supportati da licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande come previsto e disciplinato dall’art. 3, comma 1, lettera f-bis) del d.l. 4 aprile 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, nella l. 4 agosto 2006, n. 248).

La disposizione delle sedute e la condizione di apparecchiatura dei tavoli lascia evincere, secondo comune esperienza, che l’organizzazione del servizio nel locale è finalizzato alla somministrazione e non si pone in rapporto di strumentalità solo eventuale consumo sul posto.
Vale dunque il principio, di carattere generale, secondo cui negli esercizi di vicinato, allorché legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, è ammesso il consumo sul posto di prodotti purché in assenza del servizio “assistito” di somministrazione.

Ovviamente la FIPE ha già contestato tale decisione perchè genera “confusione” invece, a me sembra molto chiara.

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