Gelateria ed emergenza COVID-19: come concordare una riduzione del canone di locazione

La gelateria è un’attività di tipo stagionale anche se alle fiere di settore non sempre viene citata, questa piccolissima caratteristica.
Chi rimane aperto in inverno soffre ma lo fa principalmente per coprire il canone di locazione che, spesso, nelle grandi città ed in luoghi turistici, è abbastanza elevato.

Oggi però che stiamo affrontando il blocco (lockdown) di tutte le attività, incluse quelle col codice ATECO 56.XX (le gelaterie) il mio consiglio è che sia l’inquilino, sia il proprietario potrebbero accordarsi per una riduzione del canone di locazione o, addirittura, per una sospensione.

Per scongiurare il pagamento delle imposte sui canoni non riscossi è necessario che l’accordo sia registrato entro 30 giorni.
L’accordo è possibile sia nel caso di locazione di immobili per uso abitativo, sia per uso commerciale.
Non ci sono differenze in riferimento alla durata del contratto, né relativamente al regime fiscale di tassazione ordinaria o cedolare secca.
Non sono dovute spese di registrazione e l’atto è esente dal bollo (art. 10 del dl 133/2014).

Un atto che durante il periodo di chiusura degli uffici per l’emergenza “Coronavirus” si può inoltrare per email, anche senza PEC.
E’ possibile comunque attendere la riapertura degli uffici in quanto lo slittamento dei termini a causa del Coronavirus riguarda anche la registrazione degli atti.

Scrittura dell’accordo

E’ necessario fare riferimento al contratto in essere, indicando i seguenti dati:
– locatore e conduttore (inquilino);
– il canone annuale inizialmente stabilito;
– l’ammontare ridotto sul quale ci si è accordati;
– il numero di mesi per i quali l’inquilino pagherà l’importo più basso;
– data e firma.
In pratica se il contratto iniziale prevedeva un canone mensile di 2.000 euro (24.000 euro per l’anno 2020) ed il locatore accetta una riduzione a 1.000 euro al mese per sei mesi, il nuovo canone annuo da comunicare all’Agenzia delle Entrate sarà pari a 18.000 EURO per il 2020 (2.000 EURO per sei mesi, più 1.000 per gli altri sei).
Non sarà necessario comunicare nulla all’Agenzia alla ripresa del pagamento regolare. Per evitare spostamenti è anche possibile scambiarsi l’atto via mail e poi scannerizzarlo.

Registrando l’accordo il proprietario pagherà le imposte solo su quanto effettivamente riscosso. Sarà possibile in questo modo ridurre anche l’ammontare delle imposte da pagare in acconto con la prossima denuncia dei redditi.

Per la registrazione dell’atto sarà necessario compilare il Modello 69.
Nel Modello 69 devono essere riportati i dati del contratto di locazione e i relativi codici di registrazione riportati sul modello RLI. Si dovrà poi allegare l’accordo e inviare tutto allo stesso Ufficio presso il quale era stata fatta la registrazione a suo tempo.

Una volta terminata l’emergenza occorrerà comunque depositare un originale dell’atto in ufficio.

ATTENZIONE
Il locatore non è obbligato a ridurre il canone a semplice richiesta del conduttore ciononostante con logica ispirata all’equità si potrebbe ritenere corretta una divisione al 50% del “danno” subito da entrambe le parti, e di conseguenza negoziare questa riduzione dell’affitto durante questo periodo emergenziale.

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